La normativa che regola il risarcimento danni è molto complessa, e va studiata con attenzione.
Per iniziare comunque ad introdurre l'argomento,
potremmo definire in linea di massima il risarcimento danni una conseguenza di un comportamento doloso o volontario da parte di terzi, che ha
recato un danno a persone o oggetti fisici, e che quindi secondo le norme di giustizia sociale è obbligato in qualche modo a risarcire tale danno.
Il risarcimento deve essere distinto dall'indennizzo: il primo è frutto di un comportamento non imposto dalla legge, l'indennizzo è invece corrisposto a coloro che,
pur avendo subito un danno, lo hanno avuto solo in conseguenza di un azione obbligata da parte di terzi. Un esempio di indennizzo può essere un utente che,
per salvare la vita di un bambino, danneggia o crea danni ad altri: in questo caso un risarcimento vero e proprio sarebbe ingiusto, ma è comunque
corretto versare una quota ai danneggiati, secondo il cosiddetto "stato di necessità".
Il risarcimento danni, a sua volta, si suddivide in due sotto-categorie: il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale.
Con il primo si intende un danno subito da un oggetto fisico, per la cui riparazione o manutenzione è quindi dovuto un risarcimento monetario (si pensi al tipico danno da tamponamento automobilistico). Il danno non patrimoniale è quello invece che riguarda il danno alla salute di una persona,
sia esso con conseguenze temporanee o permanenti. Proviamo adesso a fornire spiegazioni più dettagliate su quelli che sono i casi più comuni in tema di risarcimento danni: errore medico e incidenti stradali.
I casi di malasanità, in un Paese come l'Italia, sono purtroppo molto frequenti. Anche qui la normativa e la casistica sono molto ampie e complesse, ma in generale un
utente può richiedere un risarcimento danni per malasanità quando un medico effettua un'azione terapeutica che non solo non porta alcun beneficio al paziente,
ma ne peggiora addirittura lo stato di salute. Come azione terapeutica si va dalla semplice prescrizione di medicinali non corretti, al vero e proprio intervento chirurgico.
Nella normativa, tuttavia, oltre ai suddetti esempi, sono ritenuti errori medici anche le diagnosi effettuate con ritardo, l'omissione di esami clinici
più specifici e l'errore nelle cure successive all'intervento (in realtà i casi specifici sono molto più numerosi, quelli descritti definiscono le macro-aree).
Le sanzioni per i medici che si rendono colpevoli di errori del genere sono perfino penali. Un utente vittima di malasanità deve presentare risarcimento danni a tre entità:
al medico, alla struttura ospedaliera e, in caso di struttura pubblica, all'ASL di riferimento. Al momento della denuncia, non dimenticare di richiedere
la propria cartella clinica, e di sottoporsi successivamente ad una visita di un medico legale, coadiuvati da un avvocato, in modo che i due professionisti
possano accertare e imputare le colpe al medico e alla struttura. Ricevute le richieste, i medici e gli ospedali girano le pratiche alle proprie compagnie assicurative,
che in caso di giusta causa risarciranno il danno.
Quello dei danni causati da incidenti stradali è un capitolo che merita il suo spazio perché ha implicazioni e sfaccettature molteplici. In linea di massima,
la procedura è molto semplice: in caso di incidente stradale in cui uno dei due utenti riconosce la propria colpa, basta compilare il famoso CAI
(meglio noto come modulo di Costatazione Amichevole), e ci penseranno poi le compagnie assicurative a fornire il risarcimento.
Quando i due contendenti, invece, non riconoscono alcuna colpevolezza, si può finire anche in tribunale, ma sono sempre le RCA che seguono il caso.
Il problema vero nasce quando in un incidente ci sono anche danni alle persone. Non perché non sia possibile coprire il danno, anzi.
Il danneggiato deve presentare alla compagnia assicurativa "avversa" regolare certificazione medica del danno, e il risarcimento avviene.
Il problema nasce per un malcostume tutto italiano, dove molti automobilisti, pur di avere risarcimenti altissimi, fingono infortuni e danni fisici,
frodando di fatto le assicurazioni. Ecco perché oggi la normativa in merito è molto più ferrea, e occorre sottoporsi a più visite mediche per potersi
vedere riconosciuto il risarcimento danni. Per richiedere in maniera ufficiale un risarcimento danni, il danneggiato deve inviare una
raccomandata con ricevuta di ritorno alla compagnia assicuratrice "avversa", con allegato eventuale certificato medico, dove in una
lettera specifica fa domanda di risarcimento. Per la compilazione della lettera, esistono sul web molti modelli di riferimento, o al limite si
può chiedere la redazione della stessa al nostro legale.
Per coloro che non possono permettersi un legale o non sanno da dove incominciare, esistono anche molte associazioni che tutelano gli utenti in materia di risarcimento danni.
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